Per gli impianti di trattamento rifiuti obbligo di un piano di emergenza interna

L’obbligo del piano di emergenza interna (PEI) per gli impianti di trattamento rifiuti è stato introdotto dalla legge di conversione del “DL Sicurezza”, in particolare con l’art 26-bis, inserito nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella G. U. del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), in sede di conversione del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, ormai noto come decreto sicurezza.

Scopo del PEI

Il piano (che andrà riesaminato e, se necessario, aggiornato dal gestore almeno ogni tre anni) ha il dichiarato scopo di:
«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante».
Il richiamo agli “incidenti rilevanti” (punto b) appare quasi bizzarro, non essendo stato previsto alcun coordinamento con la disciplina relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 105/2015 (cosiddetta normativa “Seveso” – Nella parte relativa agli “incidenti rilevanti” l’articolo 26-bis pare ricalcare quanto previsto per le aziende soggette alla cosiddetta “LEGGE SEVESO” ovvero a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.). La norma prevede, inoltre, che il prefetto debba, a propria volta, elaborare un “piano di emergenza esterna”, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti; a tal fine, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà stabilire le linee guida per la predisposizione del predetto piano e per la relativa informazione alla popolazione.

Chi sono i destinatari di questo obbligo?

Ad oggi la norma comprende tutti gli impianti di stoccaggio e di recupero di rifiuti, senza fare alcun tipo di distinzione. Il nuovo adempimento si applica indiscriminatamente a tutti gli impianti (la norma si riferisce espressamente agli impianti di stoccaggio e – con una terminologia che non trova riscontro nel D. Lgs. n. 152/2006 – a quelli di «lavorazione» dei rifiuti), a prescindere dalla dimensione e dal regime autorizzatorio (Aia, ordinario o semplificato), nonché dalla tipologia dei rifiuti trattati e dalle operazioni svolte; non solo, esso riguarda sia gli impianti esistenti sia quelli di nuova costruzione. Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia, entro il 4 marzo 2019).

Il contesto nel quale è arrivato il provvedimento:

la norma trae origine degli incresciosi incendi avvenuti in molti impianti di stoccaggio e/o di recupero di rifiuti in varie zone d’Italia e che hanno avuto un ampio risalto mediatico, suscitando preoccupazione nell’opinione pubblica. Si tratta di un intervento sul quale ci sarebbe da discutere, dal momento che rende ancor più incerto, frammentario e disorganico il quadro normativo riguardante il settore dei rifiuti.
La società Natura Giuridica è in grado di supportare le imprese che operano nel settore del trattamento dei rifiuti nella realizzazione di questo ennesimo adempimento. Per richiedere informazioni o un preventivo a Natura Giuridica è sufficiente lasciare i propri dati nella form qui a fianco, o accedere alla pagina dei contatti.

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