MIPAAF – DDL sul Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

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Disegno di Legge del Ministero dell’Ambiente sul “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”: a che punto siamo?

Il “disegno di legge di contenimento del suolo e di riuso del suolo edificato” presentato dal Ministero dell’Ambiente, aveva avuto il “via libera” dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 dicembre 000013. E’ attualmente in discussione presso le Commissioni nona e tredicesima in Senato.

Un iter legislativo lunghissimo per arrivare a una legge che riempia un vistoso vuoto normativo in un Paese, l’Italia, che ogni giorno fa i conti con i danni e le vittime provocati dalle conseguenze di una lunga cementificazione senza regole.

“Ogni giorno nel nostro Paese si cementifica una superficie di territorio equivalente a circa 140 campi da calcio”: i dati forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri evidenziano che dal 1956 al 2010 il territorio nazionale edificato è aumentato del 166%.
Oltre alle ben note problematiche di tipo paesaggistico , la cementificazione crea emergenze sul versante del rischio idrogeologico, della promozione e tutela della multifunzionalità dell’agricoltura e dei boschi e della tutela dell’ambiente.

Come si accennava, l’iniziativa legislativa del MIPAAF dovrebbe colmare un vuoto normativo in una materia assai delicata, attraverso una “disciplina specifica che abbia una visione globale ed omogenea del territorio e che fissi dei precisi limiti all’estensione massima di superficie agricola edificabile”, ed introdurre “una disciplina nuova, legata trasversalmente alle disposizioni vigenti sulle materie che si interfacciano con il concetto della tutela giuridica del paesaggio delle zone agricole, materie oggetto, a loro volta, di una disciplina multilivello, nazionale, regionale e comunale”.

DDL di contenimento del suolo e di riuso del suolo edificato – Le finalità

A ben guardare, nelle finalità si legge che la norma “detta i principî fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici”.

DDL di contenimento del suolo e di riuso del suolo edificato – I divieti transitori…

Tuttavia, leggendo il testo per intero ci si accorge che contiene numerose enunciazioni di principio ed un complesso sistema di rinvii e di periodi transitori, che di fatto ne riducono la reale portata. Quanto al contenuto vero e proprio del DDL, vi sono due divieti transitori:

il primo divieto riguarda il mutamento di destinazione. Sulle superfici agricole, in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o finanziamenti europei, sono vietati:
a) per almeno cinque anni dall’ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, anche se sono fatte salve disposizioni più restrittive;
b) per la stessa durata, interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, non funzionali all’attività agricola (è prevista un’eccezione per la realizzazione di opere pubbliche);

il secondo divieto prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e fino all’adozione del decreto del MIPAAF con il quale sarà fissata la riduzione progressiva in termini quantitativi di consumo del suolo a livello nazionale (art. 3, comma 1: vedi infra), l’impossibilità (transitoria ) di consumare il suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle stazione appaltanti e nel programma di infrastrutture strategiche.

…e il meccanismo incentivante

È previsto inoltre un duplice meccanismo incentivante. Il primo riguarda i Comuni virtuosi, che sono quelli che adegueranno gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità che saranno previamente stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, prevedendo un “non consumo” di suolo o una riduzione superiore alla quantità stabilita a livello regionale. Tali Comuni saranno iscritti in un apposito registro, e a loro verrà attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana. Il secondo consiste nella possibilità, per regioni e province autonome, di individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Segue un articolato “meccanismo di attuazione” – che dovrebbe vedere protagonisti più attori istituzionali – che rende ancor più evanescente la portata della legge.

DDL di contenimento del suolo e di riuso del suolo edificato – Contraddittorietà e rinvii

Si segnala la contraddittorietà tra gli stessi obiettivi indicati dal legislatore, che in alcuni punti parla di riduzione progressiva (o graduale azzeramento) del consumo di suolo – terminologie che danno l’idea di una certa prospettiva, con un obiettivo finale – mentre in altri (titolo compreso) parla più genericamente di contenimento, che invece dà una più indefinita idea di qualcosa di emergenziale.

Così come contraddittorie appaiono alcune date: se nel testo del DDL si legge che “il decreto di cui al comma 1 [quello nel quale viene fissata la riduzione progressiva in termini quantitativi di consumo del suolo a livello nazionale] è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”, poco oltre , nel non consentire il consumo di suolo (tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di infrastrutture strategiche) fra la data di entrata in vigore della legge e fino all’adozione del decreto di cui al cit. art. 3, comma 1 (e, dunque, al massimo entro un anno dall’entrata in vigore), il legislatore specifica che tale divieto comunque non può estendersi oltre il termine di tre anni, lasciando in questo modo ai maligni ipotizzare che quel “fino all’adozione del decreto” possa implicitamente auto-prorogarsi fino a tre anni, procrastinando, dunque, a catena, l’entrata in vigore della normativa attuativa .

E’ lecito chiedersi che senso abbia colmare un vuoto normativo con una normativa vuota.

Questo articolo è una sintesi del contributo pubblicato da Andrea Quaranta a settembre 2018 sulla rivista Ambiente & Sviluppo edita da Ipsoa, Milano dal titolo “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato: tante parole, pochi fatti” 

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