D LGS 49/2014 sugli Open Scope RAEE – indicazioni del Ministero

Il Ministero dell’Ambiente ha fornito le Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione del D Lgs n. 49/2014.

In vista dell’entrata a pieno regime – prevista per il 15 agosto scorso – del Decreto Legislativo 49/2014 – che recepiva nel nostro Paese la Direttiva 2012/19/CE “Misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia” – qualche mese prima il Comitato di Vigilanza e Controllo del Ministero dell’Ambiente ha fornito le “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione «aperto» del decreto legislativo n. 49/2014”.

Le indicazioni operative si sono rese necessarie perché fino all’agosto scorso gli operatori hanno agito secondo uno schema che la normativa a pieno regime ha in parte rivoluzionato: in effetti, il Dlgs 49/2014, dopo aver delineato il campo di applicazione della normativa, e prima di elencare alcune specifiche esclusioni dallo stesso, stabiliva, fra le altre cose, che le disposizioni ivi contenute si sarebbero applicate (art. 2):
a) alle AEE rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I (ed elencate a titolo esemplificativo all’Allegato II), dalla data di entrata in vigore del decreto e fino 14 agosto 2018;
b) a tutte le AEE, come classificate nelle categorie dell’Allegato III dello stesso D.Lgs ed elencate – sempre a titolo esemplificativo – nell’Allegato IV dal 15 agosto 2018.

In sostanza, come si leggeva nella relazione illustrativa, l’articolo 2 suddivideva in due periodi i tempi di operatività delle disposizioni del decreto:
a) il primo periodo per le categorie di AEE già previste dal D.Lgs n. 151/2005 , con l’unica differenza di rilievo che prevedeva l’inserimento esplicito dei pannelli fotovoltaici nella categoria 4.9.;
b) il secondo periodo (a regime), nel quale si prevedeva un ampliamento (open) del campo di applicazione (scope) a tutte le AEE immesse sul mercato, classificate nelle sei categorie di cui all’allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato IV, con specifiche esclusioni disciplinate dal successivo articolo 3.

Quindi, la nuova normativa prevede(va):
1) specifiche esclusioni (anche se non sempre chiare);
2) una precisa definizione di AEE che, tuttavia, dava ampi margini interpretativi, in relazione a tutti quei prodotti che “pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE”, non erano tuttavia iscrivibili “a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I”, e che, pertanto, “rimanevano fuori dal campo di applicazione del D.Lgs n. 49/2014”.

Questa situazione, col tempo, ha creato confusione fra gli operatori del settore, preoccupati di interpretare non correttamente la normativa stessa.

Cosa è cambiato dal 15 agosto 2018 

Da Ferragosto in avanti la novità introdotta dall’allegato III “è sostanziale”: la conseguenza di questa nuova «categorizzazione» fa sì che “il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del d. lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie «tipologiche», certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali”.

Ciò significa che più di qualche AEE che fino a poco tempo fa non trovava collocazione in nessuna delle dieci categorie dell’allegato I, da adesso la troverà certamente nella categoria 4 o 5 o 6 dell’allegato III”, determinando un sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti.

Il documento, spiega il Comitato, cerca di individuare criteri semplici ed univoci seguendo i quali gli operatori possano classificare correttamente i propri prodotti, nella consapevolezza che lo stesso “non è esaustivo di ogni dubbio, né avrebbe potuto esserlo vista la complessità ed anche la «scivolosità» della materia”: ed è proprio per questo motivo che il Comitato prevede “la possibilità che gli operatori chiedano al Comitato, per singoli prodotti, di esprimersi sulla loro corretta classificazione”.
Le indicazioni fornite dal Ministero traggono origine da una lettura coordinata di una serie di documenti, con l’obiettivo finale di indicare il percorso logico da seguire per definire se un determinato prodotto rientri o meno nell’ambito di applicazione del D.Lgs n. 49/2014. Si precisa che per quanto riguarda le AEE, la “diversa classificazione non inficia la definizione di AEE che continua a essere quella contenuta all’art. 4 del citato d.lgs. 49/2014”.

Peraltro, se le indicazioni contenute nelle linee guida si rilevassero insufficienti a stabilire se determinate apparecchiature rientrino o meno nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014, il produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi.

Chi scrive ritiene che, nella sostanza, il documento del Comitato sia ben fatto, e peraltro corredato da un insieme di interessanti approfondimenti che si possono trovare sul sito del registro AEE.

Questo articolo è una sintesi del contributo pubblicato da Andrea Quaranta a settembre 2018 sulla rivista Ambiente & Sviluppo edita da Ipsoa, Milano dal titolo “Open scope RAEE: le indicazioni del Ministero, fra precisione nel merito e superficialità comunicativa”  

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