L’ANGA – Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due circolari del 26/09/2018, n. 150 e n. 151.
La prima riguarda i requisiti di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo stesso; la seconda concerne le sotto categorie della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani).
La Circolare ANGA n. 150 del 26 settembre 2018 (requisiti di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo) ha, in particolare, precisato che solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8,9 e 10.
Ecco cosa dice la circolare:
“Con l’entrata in vigore del Dm 120/2014, attuale regolamento dell’Albo gestori, il previgente riferimento a “referenze bancarie” (quindi attestabili anche da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria), contenuto nelle regole relative ai requisiti di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo, è stato sostituito con un chiaro richiamo degli “affidamenti bancari”, ossia uno strumento “tecnicamente definito e riferibile ai soli istituti bancari”. L’applicazione di tale principio, già pacifica per le imprese di trasporto rifiuti (categorie 1, 4 e 5) a seguito della deliberazione 5/2016, viene ora ribadita dal Comitato nazionale dell’Albo anche con riferimento alle attività di intermediazione/commercio di rifiuti (categoria 8), di bonifica dei siti (categoria 9) e di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10)”.
La Circolare ANGA n. 151 del 26 settembre 2018 definisce il criterio della quantità annua trasportata, e dice testualmente quanto segue:
“Come è noto, con delibera 3 novembre 2016, n. 5, sono state individuate sottocategorie della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) le cui classi di iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita. Al riguardo il comitato nazionale ha chiarito che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della delibera 5/2016 per le attività ora inquadrate nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata”.
La delibera 5/2016 dello stesso Comitato, entrata in vigore il 1° febbraio 2017, ha individuato delle sottocategorie (dalla D1 alla D7) della categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita (a differenza delle classi della categoria 1 che, invece, sono modulate sulla base della popolazione complessivamente servita).
Pertanto l’Albo gestori ambientali chiarisce con la circolare la prevalenza del criterio quantitativo di rifiuti trasportati, in luogo di quello della popolazione servita, per le iscrizioni in categoria 1.
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Il buon esito della pratica di iscrizione all’ANGA è imprescindibile, al fine di poter esercitare la propria attività nella raccolta e trasporto dei rifiuti (sia in Italia che all’estero; in questo caso ci sono regole specifiche per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, un vero e proprio business sostenibile).
Si fa presente infine che, pur essendo l’Albo un ente di livello nazionale, il fatto che sia suddiviso in Sezioni Regionali fa si che ciascuna Sezione instauri prassi lievemente differenti le une dalle altre (per esempio diverse modalità di invio degli allegati): ciò può implicare delle differenze – anche di non poco conto – nelle tempistiche necessarie per completare le procedure di iscrizione, necessarie per svolgere le proprie attività.
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