Sono state adottate le tanto attese disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, riguardo:
a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc), di grandi dimensioni (> 6.000 mc, assoggettati, o meno, a VIA/AIA);
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Lo scopo è quello di “assicurare adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e di garantire controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse”.
Il nuovo regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del TUA (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) e ai rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.
Innanzitutto il decreto stabilisce alcune disposizioni comuni. Nel dettare i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, l’art. 4 del nuovo decreto riprende l’impostazione data dall’art. 184-bis del TUA, affermando che le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare 4 requisiti.
Completano le disposizioni comuni gli articoli relativi: al deposito intermedio delle terre e rocce da scavo, che può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i requisiti sintetizzati nella tabella n. 1; al trasporto (si fa riferimento alla specifica modulistica di cui all’allegato 7, che deve essere redatta in triplice copia); alla dichiarazione di avvenuto utilizzo,Tabella n. 1: requisiti che devono essere rispettati per l’effettuazione del deposito intermedio.
Quindi seguono le specifiche disposizioni relative: ai cantieri di grandi dimensioni, ai cantieri di piccole dimensioni (artt. 20-21); ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti ad AIA e VIA.
Per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (codice CER 17.05.04 e 17.05.03) l’art. 23 detta una specifica disciplina sulle condizioni che devono essere rispettate per l’effettuazione del deposito temporaneo, sintetizzate in tabella 2.Tabella n. 2: condizioni per l’effettuazione del deposito temporaneo
In merito all’utilizzo nel sito delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti (ai fini dell’esclusione, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) del TUA, e devono essere utilizzate nel sito di produzione), l’art. 24 stabilisce che le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore limite possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti.
In merito, infine, alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, per le relative attività di scavo si applica una procedura divisa in 4 step.
All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo decreto le ARPA regionali si sono date da fare per rispondere alle più frequenti domande poste dagli operatori del settore, preoccupati – non senza ragioni – che dietro alla facciata, si possano nascondere delle insidie burocratiche di non poco conto. Per concludere il focus sulla nuova normativa, l’articolo di Andrea Quaranta riporta una tabella con le FAQ fornite dall’ARPA Piemonte, una delle prime ad attivarsi in questo senso.
La Società Natura Giuridica fornisce da anni supporto e assistenza alle imprese che devono presentare pratiche per la gestione di terre e rocce da scavo. E’ sufficiente contattarci per avere rapidamente un preventivo non vincolante.